Art. 2.

      1. Ai lavoratori di cui all'articolo 1 compete per le ore di permesso la normale retribuzione.
      2. La retribuzione è anticipata dal datore di lavoro, il quale ne chiede il rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) anche mediante conguaglio sulle somme dovute al medesimo Istituto a titolo di contributi previdenziali e assistenziali.
      3. Le somme anticipate ai sensi del comma 2 dal datore di lavoro e rimborsate dall'INPS sono evidenziate in apposita contabilità e poste a carico dello Stato.